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COSTITUZIONE E SEDE
Art. 1

E' costituita un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica senza fini di lucro, denominata SID ETS - Società Italiana di Diabetologia e delle Malattie del Metabolismo Ente del Terzo Settore, anche per brevità denominata "SID ETS" (di seguito Società). La Società ha la sede attuale in Roma, Via Pisa n. 21, o altra deliberata in futuro dal Consiglio Direttivo, purché in territorio italiano.

 

DURATA
Art. 2

La durata della Società è fissata fino all'anno 2090 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

 

OGGETTO
Art. 3

La Società persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.
In particolare, la Società ha ad oggetto la promozione di studi, ricerca, formazione, aggiornamento, divulgazione e iniziative relativi al Diabete Mellito, alle sue co-morbidità e alle Malattie del Metabolismo (dislipidemie, obesità, aterosclerosi, fattori di rischio e prevenzione nefro-cardiovascolare, iperuricemie, ecc..).
Per il raggiungimento di questo fine la Società, operando anche al di fuori dell'ambito nazionale e promuovendo intese con organismi aventi analoghe finalità in Italia e all'estero, può:

  • promuovere, finanziare e condurre ricerche, nella materia di propria competenza;
  • svolgere attività di formazione e aggiornamento in campo diabetologico e metabolico anche tramite la realizzazione di programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM) come previsto dalle norme del Ministero della Salute e dall'Unione Europea, organizzando convegni, corsi, incontri e seminari, anche utilizzando mezzi audiovisivi e la rete web (internet);
  • organizzare il Congresso Nazionale periodico della Società e il Forum Panorama Diabete che si terranno nelle sedi prescelte dal Consiglio Direttivo;
  • promuovere e curare la pubblicazione di studi e ricerche sulla materia di propria competenza, sia attraverso supporto cartaceo che attraverso supporti audiovisivi e telematici;
  • assegnare o concorrere, all'assegnazione di premi, borse di studio, assegni e contributi di ricerca, soprattutto in favore di giovani ricercatori meritevoli, in particolare se socialmente svantaggiati, per lo svolgimento di attività finalizzate al perseguimento dei suoi scopi;
  • partecipare ad iniziative con soggetti pubblici e privati per promuovere studi clinici e ricerche scientifiche e ogni altra attività finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi societari divulgative per informare la collettività dell'importanza sociale del diabete e delle malattie del metabolismo al fine di favorirne la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura;
  • raccogliere fondi a favore della ricerca e del miglioramento della qualità assistenziale e per la promozione della salute in generale;
  • costituire fondazioni allo scopo di coordinare organicamente le attività e meglio conseguire lo scopo sociale ed in particolare per promuovere, coordinare ed effettuare attività di ricerca clinica e di base nei campi di propria competenza;
  • collaborare con il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, le Regioni, le aziende sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche;
  • elaborare linee guida, raccomandazioni e documenti di consenso in tema di diabetologia e malattie del metabolismo, anche in collaborazione con altre società scientifiche.

La Società pubblica l'attività scientifica svolta sul proprio sito internet aggiornato costantemente.

La Società, ed i suoi legali rappresentanti svolgono la loro attività in piena autonomia ed indipendenza.
La Società e i suoi legali rappresentanti non svolgono attività imprenditoriali e non partecipano ad esse ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
La stessa potrà però assumere interessenze e partecipazioni in altre Società, enti ed organismi con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni od altre istituzioni utili al fine del raggiungimento degli obiettivi scientifici, culturali e dell'amministrazione del proprio patrimonio.
La Società non ha tra le proprie finalità quelle sindacali e non può svolgere, né direttamente né indirettamente, attività sindacale.
La Società può esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

 

SOCI
Art.4

Tutti i soci partecipano stabilmente alla vita associativa. In base alla quota contributiva e alla modalità di accettazione i Soci sono distinti nelle seguenti categorie: Soci Onorari, Soci Ordinari. La qualità di Socio Onorario è attribuita dall'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza e previa approvazione del Consiglio Direttivo, a scienziati e personalità eminenti nel campo della Diabetologia e del Metabolismo . Acquista qualifica di Socio Ordinario chiunque ne abbia fatto domanda corredata da un curriculum vitae et studiorum da cui risulti l'attività compiuta nel campo di interesse della società nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero-professionale ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la società rappresenta . La domanda deve contenere l'accettazione del Codice Etico.
L'accoglimento della domanda, è formalizzato dal Consiglio Direttivo della Società una volta accertati i requisìti di cui sopra, in osservanza al principio di non discriminazione. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione.

 

ESCLUSIONE DEI SOCI
Art.5

La qualità di socio non è trasmissibile.
I soci possono recedere dalla Società con le modalità e i termini previsti all'art. 24, secondo comma C. C..
L'Assemblea, su proposta deliberare l'esclusione del del Consiglio Direttivo, socio per gravi motivi, può in conformità a quanto previsto dal regolamento dell'Assemblea e dal Codice Etico.
Al recesso e all'esclusione del socio si applica la disciplina contenuta nell'art. 24 C. C..
Il vincolo associativo è contratto a tempo indeterminato, salvo l'esercizio del diritto di recesso da parte del socio.
Al socio moroso nel versamento della quota associativa sarà limitata la partecipazione alle attività e alle cariche societarie come previsto dal regolamento dell'Assemblea.
Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto per l'approvazione di tutti gli atti di competenza dell'Assemblea previsti nel successivo art. 11 e seguenti. L'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

 

PATRIMONIO - ENTRATE - GESTIONE
Art. 6

Il patrimonio della Società è costituito dal fondo di dotazione, dalle riserve del patrimonio netto e dagli avanzi di gestione.
Le attività istituzionali sono finanziate attraverso le quote annuali e contributi dei Soci e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati.
Entreranno, altresì, a far parte del patrimonio: i beni mobili, immobili, attraverso accettazioni di eredità, legati, donazioni; i diritti immateriali ai sensi dell'art. 11, legge 22 aprile 1941 n° 633 realizzate nel quadro dell'attività della Società.
Costituiscono, inoltre, entrate della Società i contributi e i finanziamenti erogati a qualunque titolo dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali e da altri Enti, Associazioni e privati.
I rapporti economici con Fondazioni promosse dalla Società saranno regolati nei relativi statuti costitutivi. Non sono ammessi i finanziamenti che configurino conflitto d'interesse con il S.S.N. anche se forniti attraverso soggetti collegati.
Le attività di ECM sono finanziati mediante le entrate della società come su definite e attraverso i contributi dei Soci e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi da aziende private quali a titolo esemplificativo industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa di settore.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 7

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi successivi alla chiusura il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, che, sarà approvato dall'Assemblea in tempo utile per effettuare il deposito presso il registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno, e viene reso poi noto mediante pubblicazione nel sito telematico della stessa, ove vengono pubblicati anche il bilancio preventivo e gli incarichi retribuiti.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.
In caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 C.T.S., sarà redatto il bilancio sociale secondo la normativa applicabile.

 

QUOTA ASSOCIATIVA
Art. 8

Il contributo annuo di ciascun socio viene fissato dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto dal regolamento della Assemblea. Il Consiglio Direttivo stabilisce altresì i servizi che la Società fornisce alle diverse categorie di Soci.

 

ORGANI
Art. 9

Sono organi della Società:

  • Assemblea
  • Presidente
  • Consiglio Direttivo
  • Organo di controllo
  • Collegio dei Probiviri
  • Ufficio di Presidenza
  • Sezioni Regionali o Interregionali

Sono organi consultivi della Società:

  • Comitato Scientifico
  • Comitato Editoriale
  • Comitato Didattico
  • Comitato Socio-Sanitario
  • Gruppi di Studio
  • Gruppi di Lavoro
  • Forum dei Presidenti delle Sezioni regionali
  • Centro Studi
  • Commissione per l'integrità scientifica
  • Il Gruppo YoSID.

Ai componenti degli organi della Società non spetta alcuna retribuzione , ma spetta unicamente un rimborso spese, ad eccezione del Sindaco Unico dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale, se nominato, ai quali spetta un compenso determinato da Consiglio Direttivo.

 

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA
Art. 10

L'Assemblea della Società è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle guote associati ve. Ogni socio ha diritto di voto. Non sono ammesse deleghe. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo , indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. Che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  2. Che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. Che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante .

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA
Art. 11

È di competenza dell'Assemblea:

  • Eleggere, come da articolo 15 del presente Statuto, e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
  • Eleggere il componente dell'Organo di Controllo ed il supplente;
  • Eleggere e revocare i soci, 2 effettivi e 2 supplenti, componenti il Collegio dei Probiviri, come da articolo 22 del presente Statuto;
  • Nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale nei casi previsti dalla legge;
  • Deliberare su ogni altro atto che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre al suo esame;
  • Approvare i bilanci consuntivi e preventivi della Società;
  • Deliberare sulle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti di competenza assembleare, su proposta del Consiglio Direttivo;
  • Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • Deliberare sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio della Società;
  • Approvare il Regolamento dell'Assemblea;
  • Nominare i Presidenti Onorari e i Soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo.

 

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
Art. 12

L'assemblea della Società è convocata, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, almeno una volta ogni anno entro il mese di aprile o comunque in tempo utile per il suo deposito presso il Registro Unico Nazionale (RUNTS), anche in occasione dei congressi della Società e nella sede ove questi si tengono.
L'Assemblea può essere anche convocata con avviso diretto a tutti i soci.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 10% dei soci.
In tal caso si applica la disposizione contenuta nell'art. 20, secondo comma, ultima parte C.C. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso pubblicato nel sito telematico della Società almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.
L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza e quello della seconda convocazione, nonché le materie da trattare all'ordine del giorno.

 

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
Art. 13

Salvo quanto previsto al successivo art. 14, le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti e, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei due terzi dei soci. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni che hanno oggetto le modificazioni dello Statuto devono essere adottate con le maggioranze di cui sopra, su proposta del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione o lo scioglimento della Società sono assunte con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14

Per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ogni socio potrà esprimere il proprio voto per un numero di candidati pari ai 2/3, arrotondato per difetto, del numero complessivo dei consiglieri da eleggere. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti l'anzianità di vita associativa e quindi anagrafica saranno prese in considerazione.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da tredici componenti eletti a voto segreto dall'Assemblea tra i soci Ordinari.
I membri del Consiglio Direttivo così eletti permangono in carica quattro esercizi, decadono con l'approvazione assembleare del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica e non sono immediatamente rieleggibili.
Costituiscono requisiti per la candidatura alla carica di componente del Consiglio Direttivo: essere stato Socio della SID negli ultimi 5 anni continuativamente, essere in regola con le quote associative, non essere incorso/a in provvedimenti disciplinari e non essere sotto esame della Commissione per l'integrità scientifica per violazioni del Codice Etico.
Al fine di evitare che le candidature spontanee risultino di numero inferiore ai componenti da eleggere, l'Ufficio di Presidenza, 90 giorni prima delle elezioni per il Consiglio Direttivo, seleziona un elenco di nominativi di candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo e li sottopone al vaglio del Consiglio Direttivo in carica, per l'approvazione non vincolante.
Resta fermo il diritto di ogni Socio in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo a candidarsi o essere candidato mediante comunicazione all'Ufficio di Presidenza almeno 30 giorni prima dell'inizio delle votazioni.
I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati a rotazione biennale, sì che ogni due esercizi, in occasione dell'approvazione assembleare del bilancio consuntivo, si procederà alla sostituzione della metà approssimata per difetto, ovvero della metà approssimata per eccesso, dei consiglieri.
Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si costituisce una Commissione Elettorale formata da 3 componenti, individuati nella persona del Tesoriere e di due componenti del Consiglio Direttivo non rieleggibili/oppure di due Soci non candidati, tutti nominati dal Presidente, che sovraintende alle votazioni, procede allo spoglio dei voti e dichiara l'esito delle elezioni.
Nel caso in cui il Tesoriere non possa far parte della Commissione Elettorale, la stessa sarà composta da un socio non candidato individuato dal Presidente.
I componenti del Consiglio Direttivo al momento dell'accettazione della carica devono presentare un'autocertificazione attestante che gli stessi non hanno subito alcuna sentenza di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività che svolge la SID e per reati inerenti all'esercizio dell'attività professionale.
Con lo svolgimento delle elezioni del Consiglio Direttivo il Presidente assume la carica di Past Presidente, uscendo dal Consiglio Direttivo ed entrando di diritto nell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 20, mentre il Presidente Eletto assume la carica di Presidente. Il nuovo Presidente convoca il Consiglio Direttivo entro due giorni dallo svolgimento delle elezioni.
Durante tale riunione il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a scrutinio segreto, il nuovo Presidente Eletto, che assumerà la carica di Presidente della Società nel secondo biennio del proprio mandato di Consigliere, ai sensi dell'Art. 19.
Se nel corso del proprio mandato vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, l'Ufficio di Presidenza dovrà proporre una terna di nominativi, per ciascun componente da sostituire, nell'ambito della quale il Consiglio Direttivo coopterà il sostituto.
I componenti così nominati durano in carica fino alla prossima Assemblea e sono immediatamente rieleggibili in Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.
I sostituiti che vengono eletti dall'Assemblea o che sono confermati dalla stessa, se cooptati dal Consiglio Direttivo, in vece dei componenti venuti a mancare prima della naturale scadenza del mandato, durano in carica fino al termine in cui sarebbero cessati i consiglieri che hanno sostituito e sono immediatamente rieleggibili in Consiglio Direttivo.
Se viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e l'Assemblea per la nomina del nuovo organo deve essere convocata senza indugio dal Presidente della Società o in sua mancanza dal Consigliere più anziano d'età, mentre il Consiglio Direttivo assicura gli atti di ordinaria amministrazione.
Il nuovo Consiglio Direttivo nomina con scrutinio segreto fra i suoi componenti un nuovo Presidente della Società che dura in carica un biennio e un nuovo Presidente Eletto che assume la carica di Presidente della Società al biennio successivo. Al fine di ripristinare i normali ritmi elettivi fra i restanti 11 membri i primi 6 eletti rimarranno in carica per due bienni, gli ultimi 5 rimarranno in carica per un solo biennio.

 

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16

Spetta al Consiglio Direttivo il compimento di ogni atto necessario o utile al perseguimento degli scopi della Società che non sia espressamente attribuito alla competenza dell'Assemblea o degli altri organi della Società medesima.
In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio Direttivo provvede a:

  • convocare l'Assemblea;
  • redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
  • vigilare sul funzionamento della Società, sull'attività degli altri organi, ivi comprese le Sezioni Regionali o Interregionali istituite;
  • individuare e definire le attività secondarie da poter esercitare ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017;
  • nominare nel proprio seno con scrutinio segreto:
    il Presidente della Società e il Presidente Eletto in caso di rinnovo totale del Consiglio Direttivo in seguito alla sua decadenza;
    il nuovo Presidente Eletto: o in occasione di morte, dimissioni o impedimento del Presidente di cui al successivo art. 19 comma 2, o in caso di morte, dimissioni o impedimento del Presidente Eletto in carica;
  • nominare il Presidente del Collegio dei Probiviri;
  • nominare i componenti dei Comitati, Gruppi di Studio, Gruppi di Lavoro e del Centro Studi;
  • esprimere la propria approvazione non vincolante all'elenco di candidati alla carica di Consigliere Direttivo individuata dall'Ufficio di Presidenza ai sensi del precedente art. 15;
  • elaborare ed approvare i regolamenti dell'attività e dell'organizzazione del Collegio dei Probiviri e dei Comitati Scientifico, Editoriale, Didattico, Socio-Sanitario, dei Gruppi di Studio e di Lavoro e del Centro Studi e di YoSID;
  • proporre all'Assemblea la nomina di Presidente Onorario, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente, e di Socio Onorario, fra coloro che si sono particolarmente distinti nel campo della diabetologia;
  • cooptare i membri nel Consiglio direttivo che vengano a mancare prima della scadenza del mandato ai sensi del precedente art. 15;
  • verificare con cadenza periodica le attività del Centro Studi;
  • deliberare in merito all'assunzione di partecipazioni in società anche mediante conferimenti; deliberare in merito all'esercizio del diritto di voto spettante alla Società in seno agli organi assembleari delle società partecipate nonché in merito alle altre prerogative attribuite alla Società in qualità di socio delle società partecipate;
  • nominare il Presidente e i componenti della Commissione per l'integrità scientifica;
  • redigere e modificare il Codice Etico, che deve disciplinare anche l'obbligo di dichiarare l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi e la conseguente regolazione; assumere i provvedimenti disciplinari conseguenti alla violazione del codice etico;
  • proporre all'Assemblea l'esclusione del Socio in caso di violazioni particolarmente gravi;
  • approvare le proposte del Gruppo YoSID dopo averne verificato la coerenza con le finalità del presente Statuto e la compatibilità finanziaria delle stesse.

 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno 4 Consiglieri, con avviso contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare, inviato per posta, fax o via telematica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
In caso di documentata urgenza la convocazione è fatta per fax o via telematica e il termine è ridotto a due giorni.

 

DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti di esso.
I Past-President possono partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive, senza diritto di voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti e sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

 

IL PRESIDENTE
Art. 19

Il Presidente eletto assume la carica di Presidente della Società all'inizio del secondo biennio di permanenza del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi. Il Presidente della Società presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e l'Uffic io di Presidenza; dirige, coordina e sovrintende al funzionamento della Società e a tutte le operazioni relative, con l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo si avvalgono dell'opera di un Segretario. Il Segretario viene proposto dal Presidente e nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci esterni al Consiglio; il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e dura in carica due anni non rinnovabili. Il Segretario ha il compito della verbalizzazione , dei collegamenti fra i vari organi della Società, delle comunicazioni e della esecuzione delle disposizioni del Consiglio Direttivo . Il Presidente ed il Consiglio Direttivo si avvalgono dell'opera di un Tesoriere. Il Tesoriere viene proposto dall'Ufficio di Presidenza ed eletto dal Consiglio Direttivo tra i soci esterni al Consiglio; il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto, dura in carica due anni e può essere rinnovato. Il Tesoriere ha delega alle riscossioni e ai pagamenti, alla tenuta dei conti ed alla presentazione del bilancio al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.
In caso di morte del Presidente, di sue dimissioni, di impedimento personale all'esercizio delle sue funzioni, il Presidente Eletto assume immediatamente la carica di Presidente e la mantiene fino al termine del secondo biennio di sua permanenza nell'organo.

 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Art. 20

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Presidente eletto, dall'ultimo Past-Presidente, o in sua mancanza, in deroga alla durata di cui all'art. 19, dal penultimo Past-President. All'ufficio di Presidenza possono essere invitati con funzione consultiva i Presidenti Onorari. Esso è presieduto dal Presidente della Società ed esercita esclusivamente le funzioni di proporre al Consiglio Direttivo:

  • i candidati alla carica di componente del Consiglio Direttivo a norma dell'art. 15, di Socio Onorario e di Presidente Onorario, come specificato nell'art. 4;
  • i nominativi per sostituire componenti del Consiglio Direttivo venuti a mancare, come specificato nell'art. 15;
  • i membri dei Comitati Scientifico, Editoriale, Didattico, Socio-Sanitario, come specificato nell'art. 24;
  • i componenti della Commissione per l'Integrità Scientifica;
  • i direttori delle riviste scientifiche della Società;
  • il Tesoriere.

L'Ufficio di Presidenza può essere convocato dal Presidente anche per discutere di eventuali problematiche da condividere successivamente con il Consiglio Direttivo.

 

ORGANO DI CONTROLLO
Art. 21

L'organo di controllo vigila sull'amministrazione della Società verificando l'osservanza della legge, dell'atto costitutivo, dello Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la regolarità del bilancio, redige la relazione annuale bilancio d'esercizio . L'organo di controllo esercìta le sue funzioni in conformità all'art. 30 del D.Lgs n. 117/17 e, per quanto non previsto, alle norme del codice civile, in quanto compatibili.
L'organo di controllo è monocratico, costituito da una persona quale Sindaco Unico , scelta tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro, nominato dall'assemblea dei soci. La stessa Assemblea dei soci, all'atto della nomina dell'organo di controllo, potrà nominare anche un Sindaco Unico supplente anch'esso iscritto nel registro dei Revisori Legali.
L'organo di Controllo dura in carica quattro anni, e scade alla data dell'assemblea convocata per l' approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica e non può essere revocato durante il suo mandato, se non per giusta causa.
L'Organo di Controllo può essere rinnovato al termine del suo mandato.
Al verificarsi del superamento dei limiti di cui all'art. 31 c. 1 del O . Lgs. N . 117/17 e negli altri casi previsti dalla legge, l'Assemblea nomina un Revisore, che potrà essere individuato nella stessa persona dell' organo monocratico di controllo, o una Società di Revisione .

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 22

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri: un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo, e due membri effettivi e due supplenti nominati, con scrutinio segreto, dall'Assemblea in occasione della riunione convocata per il rinnovo delle cariche di cui all'art. 15 del presente Statuto. A tal fine, la Commissione Elettorale, costituita ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto, sovrintenderà alle operazioni elettorali di cui al presente articolo. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci in relazione al rapporto associativo o tra essi e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali, entro giorni trenta dal ricorso loro presentato, giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il Collegio dei Probiviri è competente per tutte le possibili violazioni del Codice Etico della Società, a eccezione dei casi di "research misconduct". I membri del Collegio durano in carica quattro esercizi non rinnovabili e decadono con l'approvazione assembleare del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica; e non possono essere revocati durante il mandato se non per giusta causa.

 

COMITATI E GRUPPI DI STUDIO
Art. 23

Il Comitato Scientifico, il Comitato Editoriale, il Comitato Didattico e il Comitato Socio-Sanitario hanno compiti di impulso, indirizzo e coordinamento delle attività di propria competenza relazionando periodicamente il Consiglio Direttivo sulle attività in corso. Formulano il loro parere sul regolamento della propria attività elaborato ed approvato dal Consiglio Direttivo. I Coordinatori dei Gruppi di Studio possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ove si discuta di materie di loro competenza.
In particolare, il Comitato Scientifico è tenuto a verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

 

COMPOSIZIONE COMITATI E GRUPPI DI STUDIO
Art. 24

I membri dei Comitati Scientifico, Editoriale Didattico, Socio -Sanitario, sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Ufficio di Presidenza , e scelti fra i soci esterni al Consiglio Direttivo medesimo che abbiano espletato una attività di rilievo nel campo specifico di ciascun Comitato. I Comitati sono presieduti da un coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Il Coordinatore si avvale della collaborazione di un Coordinatore Designato , anche esso membro del Consiglio Direttivo , che entrerà in carica nel biennio successivo. Il funzionamento dei Comitati è disciplinato regolamento emanato dal Consiglio Direttivo . da apposito I membri dei Comitati Scientifico , Editoriale, Didattico e Socio-Sanitario durano in carica due anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta .

 

GRUPPI DI STUDIO
Art. 25

Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Studio in relazione a problematiche individuate dal Consiglio stesso o dai Comitati. La partecipazione ai Gruppi di Studio è aperta a tutti gli iscritti alla Società che ne facciano apposita richiesta . Possono farne parte anche persone estranee alla Società, purché su invito del Consiglio Direttivo o del Coordinatore. Gli elaborati dei Gruppi di Studio sono presentati al Consiglio Direttivo che li approva eventualmente sentito il parere dei Comitati i nteressati . I Gruppi di Studio possono essere istituiti anche in comune con altre Società Scientifiche aventi scopi culturali simi l i . Il funzionamento dei gruppi di studio è disciplinato da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

 

GRUPPI DI LAVORO
Art. 26

Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Lavoro in relazione a specifiche problematiche o temi clinici o di ricerca individuati dal Consiglio stesso o da un gruppo di Soci . I gruppi di Lavoro sono a termine e la durata viene stabilita nel momento della formazione del gruppo , in base alle esigenze del programma di lavoro . Il Coordinatore e i componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo sulla base delle comprovate competenze richieste dal programma di lavoro . Gli elaborati dei Gruppi di Lavoro sono presentati al Consiglio Direttivo che li appr ova, eventualmente sentito il parere dei Comitati interessati . I Gruppi di Lavoro possono essere istituiti anche in comune con altre Società Scientifiche aventi scopi culturali simili . Il funzionamento dei Gruppi di Lavoro è disciplinato da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo .

 

CENTRO STUDI E RICERCHE
Art. 27

Il Centro Studi ha per oggetto il perseguimento delle seguenti specifiche finalità: l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di studi osservazionali e d'intervento in pazienti con diabete o a rischio di malattia, nonché in pazienti affetti da altre patologie metaboliche; l'acquisizione di dati relativi all'epidemiologia del diabete e delle altre malattie del metabolismo, delle loro complicanze, del loro trattamento , del livello di successo terapeutico con particolare riguardo agli aspetti economici e valutati vi; l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di studi inerenti genetica, patogenesi, fisiopatologia e clinica del diabete, delle sue complicanze, delle patologie correlate e di altre malattie del metabolismo. Il Centro Studi svolge la propria attività sulla base di un regolamento elaborato ed approvato dal Consiglio Direttivo. Il Coordinatore del Centro Studi è chiamato ad aggiornare periodicamente il Consiglio Direttivo sullo stato di avanzamento delle attività in corso e sui progetti conclusi. Il Coordinatore del Centro Studi può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo se invitato dal Presidente.

 

LA COMMISSIONE PER L'INTEGRITÀ' SCIENTIFICA
Art. 28

La Commissione per l'integrità scientifica è composta di 3 componenti nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, tra le personalità del mondo scientifico diabetologico dotate di prestigio scientifico indiscusso, spiccata statura etica e assenza di conflitto di interessi. I componenti durano in carica per 4 anni e sono rieleggibili per non più di due volte. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, uno o più componenti vengano meno prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvedere alla nomina di un sostituto che durerà in carica fino alla scadenza del mandato originario. In particolare spetta alla Commissione per l'integrità scientifica di:

  • Coadiuvare il Consiglio Direttivo della SID
  • Vigilare sulla salvaguardia della SID nei confronti della "research misconduct"
  • Agire dopo segnalazione da parte di Soci o Officer della SID, su mandato del Consiglio Direttivo in relazione a possibili casi di "research misconduct"
  • Richiedere e analizzare la documentazione necessaria per valutare l'esistenza di eventuali comportamenti di "research misconduct"
  • Redigere per il Consiglio Direttivo una relazione in cui viene illustrata la documentazione analizzata, le proprie conclusioni e raccomandazioni circa l'esistenza o meno di condotte qualificabili come "research misconduct" in base a quanto stabilito dal Codice Etico.

 

GRUPPO YOSID
Art. 29

Il Gruppo YOSID è costituito dai Soci di SID con meno di 40 anni, in regola con la quota associativa, che ne abbiano fatto richiesta tramite compilazione dell'apposito modulo sul sito web SID. L'adesione è a titolo gratuito.
Tutti i componenti del Gruppo YOSID si impegnano ad osservare il regolamento del Gruppo.
Tutti i componenti del Gruppo YOSID hanno il diritto/dovere di contribuire al perseguimento delle finalità del gruppo. Il Gruppo YOSID si occupa di raccogliere le iniziative volte alla formazione culturale e alla proposizione di progetti di ricerca in campo diabetologico e metabolico.
A tal fine il Gruppo YOSID può richiedere al Consiglio Direttivo di SID di istituire collaborazioni scientifiche con associazioni che perseguono i medesimi obiettivi in ambito nazionale e internazionale.
Le attività del Gruppo YOSID sono frutto delle proposte autonome del gruppo che devono essere previamente approvate dal Consiglio Direttivo SID anche per verificare la loro coerenza con le finalità dello statuto e le compatibilità finanziarie .

 

Art. 30

Sono articolazioni del gruppo YoSID:

  • Il Forum dei Referenti Regionali YoSID
  • Il Coordinatore YoSID

 

Art. 31

Il funzionamento del Gruppo YoSID è disciplinato da apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

 

SEZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI
Art. 32

Le Sezioni Regionali e Interregionali sono organi decentrati della Società. Esse hanno il compito di esercitare tutte le attività di interesse eminentemente locale che rientrano nell'oggetto della Società. Le Sezioni Regionali sono istituite dal Consiglio Direttivo della Società in ogni regione in cui almeno venti soci - fra Soci Ordinari e Onorari - ne facciano richiesta. Ove il numero dei Soci non fosse sufficiente, il Consiglio Direttivo potrà istituire una Sezione Interregionale.
Per l'organizzazione e il funzionamento delle Sezioni istituite si applicano, in quanto compatibili e per quanto non sia espressamente disciplinato dagli articoli seguenti, le norme statutarie che regolano la Società.

 

GESTIONE ECONOMICA SEZIONI REGIONALI
Art. 33

Per lo svolgimento della loro attività, le Sezioni Regionali o Interregionali istituite hanno a disposizione il 20% delle quote annuali versate entro l'anno solare dai Soci afferenti alla Sezione medesima, e 1'80% dei fondi provenienti da contributi, elargizioni, offerte da chiunque provenienti che siano stati da essa raccolti. Le Sezioni Regionali non hanno autonomia amministrativa. Il Tesoriere della Società controlla e verifica che la contabilità per capitoli e/o centri di costo delle singole sezioni regionali sia conforme al bilancio preventivo approvato con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo Nazionale.

 

COMPOSIZIONE SEZIONI REGIONALI
Art. 34

La Sezione Regionale o Interregionale è composta dei Soci Onorari e Ordinari residenti o operanti nella regione o nel territorio interregionale cui essa fa capo.
È retta da un Consiglio di Sezione composto da cinque membri, che elegge nel suo seno a scrutinio segreto un Presidente eletto di Sezione che al secondo biennio assume la Carica di Presidente di Sezione, allorché il Presidente di Sezione uscente diventa Past President di Sezione. Il Consiglio di Sezione, che dura in carica quattro anni e i cui componenti non sono immediatamente rieleggibili, è nominato con scrutinio segreto, a maggioranza, dai Soci afferenti alla Sezione. I componenti sono nominati a rotazione biennale, sì che ogni due anni si procederà alla sostituzione della metà approssimata per difetto, ovvero della metà approssimata per eccesso, dei consiglieri.
Il Presidente di Sezione unitamente al Presidente eletto di Sezione, e al Past President di Sezione formano l'Ufficio di Presidenza di Sezione, la cui organizzazione e funzionamento sono regolati dalle disposizioni dell'Ufficio di Presidenza nazionale in quanto compatibili.
Il rinnovo degli organi regionali deve avvenire nei sei mesi successivi il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale. Gli Organi Regionali che non siano stati rinnovati nei sei mesi successivi il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale vengono considerati decaduti. È compito del Consiglio Direttivo Nazionale nominare un Commissario Regionale che dovrà convocare l'Assemblea regionale per le elezioni. Per il funzionamento del Consiglio di sezione si applicano le regole previste per il Consiglio Direttivo della Società.

 

ATTIVITÀ' DELLE SEZIONI REGIONALI
Art. 35

Le iniziative delle Sezioni Regionali o Interregionali, da porre in essere entro i limiti dei fondi che la Sezione ha a disposizione, devono essere coerenti con i principi e i progetti di attività della Società. Dello svolgimento di attività e di iniziative che comportino entrate e/o uscite economiche, la Sezione dovrà comunque tenere una contabilità secondo quanto previsto dall'art. 29. Il Presidente della Sezione risponde verso gli organi centrali della Società della correttezza della gestione delle attività della Sezione e della conformità dei programmi con i principi e i progetti di attività della Società. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio di Sezione laddove riconosca che le attività svolte non siano coerenti con le finalità dello Statuto con gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale .

 

FORUM DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI REGIONALI
Art. 36

E' organo consultivo, formato dal Presidente della Società, dal Presidente eletto e dai Presidenti in carica delle Sezioni Regionali, allo scopo di favorire la collaborazione tra le diverse sezioni regionali e tra queste il Consiglio Direttivo nazionale. Il Forum è presieduto dal Presidente della Società ed è la sede del coordinamento delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo e finalizzate alla realizzazione di progetti nazionali, di ricerca, formazione, divulgazione e organizzazione dell'assistenza. Il Forum elabora inoltre proposte finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali della Società che vengono sottoposte alla valutazione e all'approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Forum si riunisce almeno una volta l'anno, preferibilmente in occasione di eventi congressuali societari, e può essere convocato anche per via telematica ogni volta che il Consiglio Direttivo o almeno 5 Presidenti Regionali ne segnalino la necessità al Presidente.

 

SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, ESTINZIONE
Art. 37

Lo scioglimento , la liquidazione e l' estinzione della Società, oltre a quanto previsto nel presente statuto, restano regolati dalle norme contenute nel d.lgs. n . 117/2017 e successive modificazioni oltre che nel Codice Civile e nelle disposizioni di attuazioni allo stesso. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Ente verrà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, individuato dall'Assemblea, previo parere favorevole dell'Ufficio Unico Nazionale per il Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 38

I componenti del Consiglio Direttivo, che sono stati eletti dall'Assemblea tenutasi in data 28/10/2022 e il Presidente in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto, cessano con l'assemblea dei soci convocata per il rinnovo parziale del Consiglio Direttivo durante il Congresso Nazionale SID nei giorni 28 - 31 ottobre 2026.

Invece il mandato:

  1. dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea dei soci che si terrà durante il Congresso Nazionale SID nei giorni 28 - 31 ottobre 2026 cessa, ai sensi dell'art. 15, con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2029;
  2. dei componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea dei soci del 25/10/2024 cessa con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2027;
  3. del nuovo Presidente che assume la carica nel primo Consiglio Direttivo successivo all'assemblea dei soci che si terrà durante il Congresso Nazionale SID nei giorni 28 - 31 ottobre 2026 cessa con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2027.

 

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile nonché nel D.Lgs. n. 117/2017 e sue successive modificazioni o integrazioni.