CODICE ETICO DEI SOCI DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI DIABETOLOGIA (SID)
1. Consapevolezza di appartenere a una comunità scientifica
L’appartenenza alla SID non può prescindere dallo spirito di partecipazione, dal coinvolgimento attivo e dalla condivisione di responsabilità. Ogni Socio deve sentirsi vincolato a partecipare e a dare il proprio contributo alle attività della SID in relazione alla propria esperienza e competenza. Lo sviluppo di nuove conoscenze in campo biomedico, dell’abitudine al senso critico e più in generale della cultura sono alla base di ogni Società Scientifica che persegua obiettivi scientifici e formativi e quindi anche della SID. Perché ciò avvenga, è necessario compiere scelte eticamente appropriate, evitando comportamenti e atteggiamenti non in sintonia con i principî ispiratori e la missione della SID.
Il Socio SID esercita i propri compiti con assoluta parità di trattamento e condizioni, senza alcuna discriminazione basata su genere, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale.
2. Tutela dei diritti delle persone coinvolte nell’attività di ricerca
L’adesione alla Società Italiana di Diabetologia (SID) implica che i suoi Soci si attengano al massimo rispetto dei diritti di tutte le persone reclutate in protocolli di ricerca clinica e sperimentale. In particolare, essi opereranno nella loro attività di ricerca clinica e sperimentale secondo i contenuti dei documenti di riferimento (Codice di Norimberga, Dichiarazione di Helsinki, Good Clinical Practice). Sarà inoltre loro compito seguire le direttive e le raccomandazioni della Commissione Nazionale per la Bioetica. I soci sono tenuti a osservare scrupolosamente il principio di autodeterminazione, fornendo alle persone richieste e/o desiderose di partecipare ai protocolli di ricerca tutte le informazioni necessarie per sottoscrivere una decisione consapevole. In ogni caso, il ricercatore dovrà tener presente che è suo preciso dovere proteggere la vita, il benessere, la riservatezza e la dignità di tutte le persone partecipanti allo studio. Nell’implementazione di studi clinici, il rapporto rischio/beneficio deve essere il più basso possibile, in accordo con il principio che il benessere della persona è prioritario e non deve essere sacrificato a favore dell’interesse della scienza e della società.
3. Tutela degli animali utilizzati nelle attività di ricerca
I Soci iscritti alla SID sono tenuti a rispettare i principi e le norme vigenti che regolano l'impiego degli animali nelle attività di ricerca. In particolare, dovranno essere applicati i principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento (3R: Replacement, Reduction, Refinement), riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale, al fine di limitare il ricorso alla sperimentazione animale e garantirne il massimo livello di tutela. I Soci sono tenuti all'osservanza della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26, che ne ha dato attuazione nell'ordinamento italiano. Ogni progetto che preveda l'impiego di animali a fini scientifici dovrà essere preventivamente valutato e autorizzato secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
4. Rifiuto e condanna della disonestà scientifica
La SID condanna ogni forma di “disonestà scientifica”, quali la manipolazione dei dati, l’utilizzo improprio dei finanziamenti ricevuti, l’appropriazione di dati e risultati di altri, l’uso scorretto o arbitrario della funzione di “reviewer”, l’ostruzionismo e il sabotaggio della ricerca o del lavoro di altri ricercatori. La SID s’impegna a promuovere fortemente la cultura dell’integrità scientifica e condanna nei termini più assoluti la ‘research misconduct’ (o malpractice nella ricerca).
Per research misconduct s’intende la falsa ideazione, la falsificazione, il plagio o autoplagio nel proporre, eseguire o revisionare una ricerca, oppure nel riportare i risultati di una ricerca. Di seguito si precisano le seguenti terminologie:
- Falsa invenzione: inventare ricerche, dati o risultati e registrarli, riportarli o citarli come veri
- Falsificazione: manipolare materiali, strumentazione, o processi di ricerca, oppure cambiare o omettere dati o risultati, così che la ricerca non è presentata con accuratezza
- Plagio: appropriazione d’idee, processi, risultati o parole di un’altra persona, senza attribuire l’appropriato riconoscimento, prescindendo dalla lingua e dai mezzi su cui esse sono ufficialmente presentate
- Autoplagio: duplicazione editoriale di risultati propri
La SID si riserva il diritto, per ricerche che in qualsiasi forma dovessero essere sottoposte al proprio vaglio (e.g.: domande di finanziamento collegate ad attività di ricerca, domande di partecipazione ai premi SID, abstracts di eventi scientifici organizzati da SID, lavori scientifici inviati a riviste della SID, lavori scientifici inviati a qualsiasi altra rivista scientifica anche in formato digitale e di cui SID è sponsor) di richiedere al socio piena disponibilità, collaborazione e trasparenza riguardo a richieste di esaminare tutta la documentazione originale relativa a una ricerca, inclusi, ma non limitati a, quaderni di laboratorio, registri degli esperimenti, dati primari in originale, consensi informati scritti (nel caso di esperimenti sull’uomo). Nel caso in cui il socio si rifiutasse di concedere l’accesso a tali dati o che il socio stesso risultasse responsabile di “research misconduct”, anche rilevata da organi o istituzioni diversi da SID, la SID si riserva il diritto di prendere provvedimenti disciplinari nei confronti del socio, inclusa l’espulsione dalla Società. Nel caso di accertato comportamento di “research misconduct” svolto nell’ambito d’iniziative, finanziamenti diretti o indiretti di attività di ricerca, conferimenti di premi della SID, la SID si riserva il diritto di adire le vie legali per la salvaguardia dei proprio buon nome e dei propri interessi.
5. Commissione per l’integrità scientifica
Per la piena applicazione del proprio impegno nel campo delle attività scientifiche, la SID si dota di una “Commissione per l’integrità scientifica”, composta da tre membri - di cui almeno uno appartenente a un sistema accademico straniero - di chiara fama scientifica, altissimo standard etico e con improbabilità di conflitti di interesse nello svolgimento della loro funzione, nominati dal Consiglio Direttivo della SID. I membri della Commissione per l’integrità scientifica durano in carica 4 anni, rinnovabili non più di una volta consecutivamente.
La Commissione per l’integrità scientifica:
- è un organo consultivo del Consiglio Direttivo della SID;
- agisce su segnalazione (socio e/o officer della SID) o su motu proprio del Consiglio Direttivo;
- esamina le evidenze disponibili riguardo alla segnalazione di possibile “research misconduct”, richiedendone di ulteriori se necessario;
- elabora per il CD SID una relazione in cui sono riesaminate le evidenze, ne giudica la valenza e trae le proprie conclusioni riguardo alla presenza, dubbio o assenza di “research misconduct”.
6. Trasparenza dei processi decisionali degli Organi deliberativi della SID
L’adozione di criteri di correttezza in tutte le manifestazioni della propria attività è non soltanto auspicabile, ma doveroso. La pubblicizzazione e la diffusione di ogni iniziativa che richieda un processo decisionale da parte degli Organi deliberativi della SID sono fondamentali al fine di garantire trasparenza e consapevolezza da parte di chi è chiamato a esprimere il suo giudizio. Ciò si applica in particolare agli atti del Consiglio Direttivo e a quelli dell’Assemblea che saranno resi pubblici a tutti i Soci mediante il sito web della SID.
I Soci che fanno parte del Consiglio Direttivo devono essere consapevoli che stanno svolgendo un preciso compito su mandato di tutti i Soci, devono considerare un obbligo la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo e devono impegnarsi ad una proficua collaborazione, leale e piena, considerando questo un compito prioritario.
Ai membri del Consiglio Direttivo non sono attribuite retribuzioni, ma solo un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute per le attività istituzionali per conto della SID.
7. Conflitto d’interessi
Si ha conflitto d’interessi quando l’interesse privato di un Socio contrasti realmente, o potenzialmente, con l’interesse e/o i fini statutari della SID. Il Socio non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni del proprio incarico in Organi Statutari della SID, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della SID.
Potenziale conflitto d’interessi può aversi a causa d’incarichi in Organi Statutari di Società Scientifiche, Associazioni, Fondazioni che operano in campo diabetologico e metabolico; per l’utilizzazione della propria posizione all’interno di Organi deliberativi della SID al fine di favorire interessi personali patrimoniali quali la partecipazione a trattative e contratti in cui la controparte sia costituita da società di cui lo stesso sia partecipe o lo siano il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al quarto grado.
Il Socio che assume la carica di membro del Consiglio Direttivo a livello nazionale e regionale, o qualità di Coordinatore di Gruppi di Studio societari s’impegna a servire la Società
con massima dedizione e assoluta lealtà, anteponendo gli interessi della SID agli interessi di altre Società Scientifiche, Associazioni professionali e/o Fondazioni.
A tal fine, all’atto di accettazione della carica nel Consiglio Direttivo Nazionale, Regionale, nei Comitati Scientifico, Editoriale, Didattico, Socio-Sanitario e della carica di Coordinatori dei Gruppi studio (d’ora in poi anche “organi SID”), il Socio dovrà fornire al Consiglio Direttivo l’elenco delle cariche ricoperte in altre Società scientifiche, Associazioni, Fondazioni, o simili, che operano in campo endocrino-metabolico.
La mancata comunicazione delle cariche di cui in precedenza costituisce violazione del Codice Etico, e potrebbe comportare l’assunzione da parte del Consiglio Direttivo del provvedimento disciplinare della sospensione dalla carica proposta.
Il Consiglio Direttivo, con apposita riunione, effettuerà una valutazione dei conflitti di interesse derivanti dalle predette cariche.
Qualora, all’esito dell’insindacabile giudizio deliberato dal Consiglio Direttivo, dovesse emergere una situazione di conflitto incompatibile con gli interessi della SID, lo stesso Consiglio Direttivo inviterà il soggetto interessato a scegliere fra la carica negli organi SID e le cariche ricoperte in altre Società scientifiche, Associazioni, Fondazioni, o simili, operanti in campo endocrino-metabolico, che determinano il rilevato conflitto, concedendogli un termine.
Il mantenimento della carica all’interno degli organi SID, unitamente alla mancata dimissione dalla carica o dalle cariche sopra citate entro il termine concesso, costituisce una violazione del Codice Etico e potrebbe comportare l’assunzione da parte del Consiglio Direttivo del provvedimento disciplinare della sospensione dalla carica proposta.
I componenti degli organi SID, durante il proprio mandato, devono informare il Consiglio Direttivo prima di assumere una carica in altre Società scientifiche, Associazioni, Fondazioni, o simili, che operano in campo endocrino-metabolico.
Il Consiglio Direttivo di SID, ricevuta la succitata informativa, dovrà valutare, nella prima adunanza utile, se l’assunzione di detta carica comporti una situazione di conflitto di interessi.
Qualora, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, l’assunzione delle predette cariche comporti un conflitto di interesse, il Consiglio Direttivo invierà al Socio una comunicazione scritta esortandolo a non assumere la carica nelle predette altre Società scientifiche, Associazioni, Fondazioni, o simili, che operano in campo endocrino-metabolico.
L’eventuale assunzione di tali cariche, in dispregio del giudizio del Consiglio Direttivo, costituirà una violazione del Codice Etico e determinerà l’assunzione, da parte del Consiglio Direttivo, del provvedimento disciplinare della sospensione dalla carica.
Conflitto d’interessi può anche verificarsi per incarichi remunerati di consulenza, o di altro tipo, in favore di soggetti esterni che operano in campo sanitario. In tali casi, il Socio non sfrutta né menziona la posizione ricoperta all’interno degli Organi deliberativi della SID per ottenere utilità e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine societaria.
All’atto di accettazione della carica deve essere rilasciata da ciascun membro del Consiglio Direttivo una dichiarazione in merito alle attività da questo svolte, anche solo in via occasionale, che possano risultare in conflitto di interesse con le attività societarie, relativamente ai rapporti economici e/o di finanziamento intrattenuti negli ultimi due anni con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario.
Il presente Codice Etico è accettato e fatto proprio in toto da ciascun Socio SID all’atto dell’adesione alla Società.
La SID, anche mediante proprie Sezioni Regionali ed Interregionali, si impegna a dare la più ampia diffusione del presente Codice Etico, pubblicandolo sul proprio sito internet e trasmettendolo a tutti i Soci.


